Diritto di caccia: il modello anglosassone
La proprietà della selvaggina ed il diritto di caccia sono strettamente legati alla proprietà del fondo, senza limiti di superficie. Tutto il territorio agrosilvopastorale è di proprietà privata (tranne la zona intertidale lungo la linea di costa). Chiunque per esercitare la caccia deve ottenere il permesso, a titolo gratuito od oneroso, del proprietario del fondo.
Regolamentazione accentrata; solo lievi differenze tra Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda.
La proprietà della selvaggina ed il diritto di caccia sono strettamente legati alla proprietà del fondo. I proprietari di fondi inferiori a 75 – 150 ha trasferiscono questo diritto ad un consorzio di proprietari.
Diritto di caccia: il modello tedesco
Chiunque per esercitare la caccia deve ottenere il permesso, a titolo gratuito od oneroso, del proprietario del fondo o del consorzio dei proprietari.
La grande maggioranza del territorio agro-silvo-pastorale è di proprietà privata.
Regolamentazione fortemente decentrata affidata ai diversi Lande
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